Legge di Bilancio 2022: arriva l'esonero contributivo per chi assume lavoratori di aziende in crisi

Pubblicata dall'INPS la circolare con le istruzioni relative all'esonero contributivo previsto per l'assunzione di lavoratori provenienti da aziende in crisi previsto dalla Legge di Bilancio 2022

16 Sett 2022 - 13:55
Legge di Bilancio 2022: arriva l'esonero contributivo per chi assume lavoratori di aziende in crisi
Nei giorni scorsi l'Inps ha pubblicato la circolare 99 2022 con la quale vengono definiti i termini dello sgravio contributivo per i datori di lavoro previsto dalla legge di bilancio 2022. La Legge di Bilancio 2021 prevedeva l'esonero contributivo per l'occupazione giovanile; la misura è ora estesa anche ai datori che assumono a tempo indeterminato lavoratori, indipendentemente dalla loro età anagrafica, provenienti da imprese in crisi aziendale. Qualsiasi privato può accedere a questa agevolazione, la pubblica Amministrazione è invece esclusa. Leggiamo dalla Circolare che per il legittimo riconoscimento dell’esonero, è necessario che il lavoratore sia riconducibile ad una delle seguenti tre casistiche: - lavoratore dipendente con contratto di lavoro subordinato dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale; - lavoratore licenziato per riduzione di personale nei sei mesi precedenti dall’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale; - lavoratore impiegato in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale. Poiché il provvedimento è volto a garantire stabilità al lavoratore, fa riferimento principalmente ai contratti a tempo indeterminato. Non rientrano in ogni caso tra le tipologie incentivate, il lavoro intermittente o a chiamata, le prestazioni di lavoro occasionale, i rapporti di apprendistato di qualsiasi tipologia, i contratti a tempo indeterminato a livello dirigenziale e i contratti di lavoro domestico. Per i datori è previto l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Nel caso in cui il contratto preveda un rapporto di lavoro part time, il massimale verrà ridotto in proporzione. Non rientrano nell'esonero: -i premi e i contributi dovuti all’INAIL -l’eventuale contributo al Fondo TFR -l’eventuale contributo ai Fondi di solidarietà, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige -il contributo per il finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua -le contribuzioni che non hanno natura previdenziale. L’esonero spetta per un massimo di 36 mesi a partire dall’assunzione e non è compatibile con altre agevolazioni di tipo economico o contributivo, compresa la NASpI. Il periodo può essere sospeso e differito solamente in caso di maternità. Per poter beneficiare dell’esonero i datori di lavoro devono rispettare: -gli obblighi di contribuzione ai sensi del DURC -le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge -gli accordi e i contratti collettivi nazionali.

Clicca sull'immagine per leggere la circolare completa dell'INPS

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