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Da maggio sanzioni per chi non fornisce ai consumatori corrette informazioni sugli alimenti

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio il Decreto Legislativo 231 del 2017, relativo al Regolamento Europeo 1169/2011 inerente le corrette informazioni ai consumatori sui prodotti alimentari. Il D. Lgs. 231/2017 riporta la disciplina sanzionatoria per coloro che immettono in commercio o somministrano bevande e alimenti privi delle indicazioni di legge. Tale disciplina riguarda […]

Redazione - Pubblicato il 19 Febbraio 2018 alle ore 6:30
Categoria: Norme & Leggi

somministrazione alimenti

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio il Decreto Legislativo 231 del 2017, relativo al Regolamento Europeo 1169/2011 inerente le corrette informazioni ai consumatori sui prodotti alimentari. Il D. Lgs. 231/2017 riporta la disciplina sanzionatoria per coloro che immettono in commercio o somministrano bevande e alimenti privi delle indicazioni di legge.
Tale disciplina riguarda tutte le modalità di vendita/somministrazione e, pertanto, è applicabile anche a canali quali l’Horeca.
Le sanzioni saranno applicate a partire dal prossimo 9 maggio.

Data la complessità della materia e l’ampia articolazione della normativa – per la quale rimandiamo al testo  originale – esaminiamo i punti maggiormente interessanti per il Settore della Ristorazione.
In linea generale, va detto che il D. Lgs. 231/2017 non si riferisce soltanto alle corrette informazioni riportate in etichetta ma anche al Lotto di appartenenza che consente di verificare la partita di provenienza del prodotto.
Inoltre le sanzioni sono applicate a seconda del grado di responsabilità: ad esempio, per ciò che concerne le corrette e complete informazioni al consumatore, la sanzione per coloro che etichettano il prodotto va dai 3.000 ai 24.000 euro, mentre per chi non è direttamente responsabile dell’etichettatura perché si attiene alla semplice commercializzazione, l’ammenda va dai 500 ai 4.000 euro.
Ciò vuol dire che anche chi commercializza un prodotto alimentare ha le sue responsabile, in quanto alla ricezione della merce dovrebbe controllare non solo il suo stato igienico ma anche la correttezza e la completezza delle informazioni riportate in etichetta.
Ancora in linea generale, le violazioni sanzionate sono le seguenti: denominazione dell’alimento; elenco degli ingredienti; indicazioni degli allergeni,; indicazioni dei quantitativi degli ingredienti; data di scadenza, di conservazione e di congelamento; paese di origine; dichiarazioni nutrizionali.
Particolare il caso dei ristoratori. Il decreto prevede che in caso di alimenti non preimballati serviti da ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro dell’attività imprenditoriale,
sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale è importante l’indicazione degli ingredienti che possono provocare allergie e intolleranza. Tale indicazione deve essere fornita in modo che sia riconducibile ad ogni alimento prima che esso venga somministrato al consumatore e deve essere apposta su menu o registro o apposito cartello, anche in formato digitale purché ben visibile.
Il cartello può anche rimandare al personale cui chiedere le necessarie informazioni che, comunque, devono essere riportate anche per iscritto su un apposito registro.
Nel menu, o si riportano per ogni piatto gli allergeni presenti oppure l’indicazione di richiedere il registro o un libro ingredienti in cui siano indicati per ogni piatto del menu gli allergeni presenti.
Per il ristoratore che dovesse violare queste disposizioni  la sanzione prevista va 1.000 a 8.000 euro per la mancanza di indicazioni generali e da 3.000 a 24.000 euro per quanto riguarda gli allergeni.

Qui l’elenco delle delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze.


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