Credito d’imposta anche per le strutture termali
La Legge di Bilancio 2018 ha stabilito che il credito di imposta destinato alla riqualificazione delle strutture alberghiere dal 2018 sarà esteso anche alle strutture termali. La precedente legge del 2017 aveva visto l'innalzamento dal 30% al 60% l'agevolazione riconosciuta. A poter beneficiare dell'agevolazione alberghi, motel, villaggi albergo, residence turistico-alberghieri. Il credito di imposta inizialmente introdotto dal DL n. 83/2014 e poi prorogato e modificato dalle due ultime leggi di bilancio, interessa le ristrutturazioni delle strutture alberghiere, le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitarie tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. E ancora gli interventi di restauro e di risanamento conservativo; gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; la rimozione delle barriere architettoniche; Gli interventi di incremento dell’efficienza energetica; gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche. Per le strutture termali il bonus riguarda anche le spese sostenute per la realizzazione di piscine termali con l'acquisto di di attrezzature o apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività. La misura dell’agevolazione è del 65% delle spese agevolabili sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 (la misura originaria precedente alla novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 era del 30%) ed è costituita da un credito d’imposta utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, esclusivamente in compensazione mediante modello F24.