Stoviglie riutilizzabili: nuove regole e verifiche sulle forniture per l'Horeca

Stoviglie in plastica riutilizzabili: dal 21 aprile 2027 nuovi requisiti tecnici. Cosa prevede la legge e quali verifiche sono utili per le forniture Horeca.

22 Ottobre 2026 - 11:59
Stoviglie riutilizzabili: nuove regole e verifiche sulle forniture per l'Horeca

NORME E LEGGI - Dal 21 aprile 2027, piatti, posate, cannucce e agitatori per bevande in plastica potranno essere commercializzati come riutilizzabili soltanto se rispettano determinate caratteristiche tecniche. A stabilirlo è l'articolo 14-bis del decreto-legge 19/2026, introdotto in sede di conversione, che definisce i requisiti necessari per distinguere questi prodotti da quelli monouso.
La questione interessa anche il settore Horeca, soprattutto le attività di catering, la ristorazione collettiva e gli operatori che impiegano abitualmente stoviglie in plastica. I divieti di immissione sul mercato di determinati prodotti monouso sono già operativi dal gennaio 2022: la nuova disposizione interviene invece sui requisiti che consentono di commercializzare come riutilizzabili specifiche categorie di articoli.
Nel frattempo, gli orientamenti pubblicati dalla Commissione europea a settembre hanno riportato l'attenzione su un aspetto fondamentale: la riutilizzabilità deve dipendere dalle caratteristiche effettive del prodotto, non soltanto dalla definizione riportata sulla confezione.

I requisiti previsti dalla normativa italiana

La legge italiana introduce parametri precisi, basati sul peso e sulle dimensioni.

Per i piatti in plastica con diametro inferiore a 19 centimetri è richiesto un peso superiore a 45 grammi, soglia che sale a 80 grammi per quelli con diametro compreso tra 19 e 24 centimetri e a 110 grammi per i formati con diametro superiore a 24 centimetri. 
Per posate, cannucce e agitatori per bevande il requisito è invece un rapporto tra peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro. È prevista un'eccezione per le cannucce che rientrano nell'ambito della normativa europea sui dispositivi medici. Restano inoltre applicabili le disposizioni sui materiali destinati al contatto con gli alimenti.

La necessità di chiarire cosa possa essere effettivamente considerato riutilizzabile era già emersa nell'indagine Usa&Getta o riutilizzabile? Facciamo chiarezza!, pubblicata da Legambiente nel 2025. Su 317 prodotti esaminati, il 38,2% non riportava informazioni sul numero di lavaggi possibili, mentre negli altri casi le indicazioni variavano sensibilmente, da 5 fino a 125 lavaggi. Il campione comprendeva anche bicchieri e altre stoviglie non direttamente interessati dall'articolo 14-bis, ma i risultati evidenziavano una difficoltà comune: capire quanto a lungo un prodotto possa essere utilizzato basandosi sulle informazioni disponibili al momento dell'acquisto. La semplice possibilità di lavare una stoviglia, del resto, non garantisce che questa conservi le proprie caratteristiche dopo impieghi ripetuti.

I chiarimenti europei e le conseguenze per l'Horeca

La Commissione europea è intervenuta l'8 settembre 2026 con un aggiornamento degli orientamenti relativi alla direttiva sulla plastica monouso. Il documento, di natura interpretativa, chiarisce che per valutare la riutilizzabilità occorre considerare anche la durata funzionale attesa, le caratteristiche dei materiali e la capacità del prodotto di mantenere qualità e prestazioni nel tempo. Non basta, quindi, che un oggetto possa essere lavato: deve essere stato concepito e progettato per continuare a svolgere la propria funzione dopo utilizzi ripetuti.

Questa impostazione ha alimentato anche il confronto parlamentare italiano. Durante la seduta della Camera del 1° ottobre 2026, il Governo ha espresso parere favorevole, previa riformulazione, a un ordine del giorno che chiede di monitorare l'applicazione dell'articolo 14-bis, verificando se i parametri nazionali basati su peso e dimensioni siano sufficienti a garantire l'effettiva riutilizzabilità dei prodotti. Il documento richiama inoltre l'opportunità di rafforzare la sensibilizzazione dei cittadini e la vigilanza sui prodotti commercializzati come alternative riutilizzabili. Si tratta di un indirizzo politico che non modifica le disposizioni attualmente previste.

Per gli operatori Horeca il tema riguarda soprattutto la selezione delle forniture. Chi acquista stoviglie in plastica riutilizzabili può richiedere ai fornitori informazioni sulle caratteristiche tecniche, sul numero di utilizzi dichiarato e sulle condizioni di lavaggio, verificando anche la compatibilità con le temperature e le modalità di pulizia adottate nel locale. È importante inoltre controllare l'idoneità al contatto alimentare e accertarsi che la documentazione ricevuta si riferisca effettivamente ai prodotti acquistati. Queste verifiche aiutano a valutare la qualità delle forniture e a pianificare gli approvvigionamenti, ma non devono essere confuse con nuovi obblighi generalizzati di certificazione a carico dei ristoratori.

La disciplina italiana riguarda infatti la commercializzazione di specifiche categorie di stoviglie in plastica e va distinta dal PPWR, il regolamento europeo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, applicabile in via generale dal 12 agosto 2026, che prevede requisiti e scadenze differenti. Per bar, ristoranti e imprese di catering sarà quindi importante distinguere le due normative, individuando le prescrizioni effettivamente applicabili ai prodotti utilizzati.

Compila il mio modulo online.