Riforma dei reati alimentari: cosa cambia per bar, ristoranti e operatori del fuori casa
La Legge 75/2026 introduce nuovi reati alimentari e sanzioni più severe. Ecco cosa cambia per bar, ristoranti e operatori Horeca, spiegato in modo semplice.
NORME E LEGGI - Con la Legge 21 aprile 2026, n. 75, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2026 ed entrata in vigore il 29 maggio, l'Italia si dota di un impianto severamente sanzionatorio in materia di tutela dei prodotti alimentari. La riforma interviene direttamente sul Codice Penale, introduce nuovi reati e inasprisice quelli esistenti. Interessa l'intera filiera agroalimentare: produttori, trasformatori, distributori, importatori — ma anche chi serve al banco, gestisce una sala o vende online.
Per il settore Horeca una vera rivoluzione che non può essere ignorata.
Frode alimentare: reato nuovo, rischio concreto per chi somministra alimenti e bevande
Il cuore della riforma è il nuovo articolo 517-sexies del Codice Penale, che introduce il reato di frode alimentare. La norma punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, commercializzi alimenti, bevande o acque che sa essere non genuini, oppure sostanzialmente difformi da quanto dichiarato o pattuito. La pena prevista è la reclusione da due mesi a un anno e la multa da 1.000 a 4.000 euro.
La portata della norma è ampia: non si limita alla vendita diretta ma include importazione, esportazione, trasporto, distribuzione e — esplicitamente — la commercializzazione effettuata tramite strumenti digitali e tecniche di comunicazione a distanza. Per configurarsi, il reato richiede dolo specifico: il soggetto deve agire con la consapevolezza della difformità del prodotto, con l'intenzione di indurre in errore l'acquirente e con la finalità di ottenere un profitto. La legge introduce anche una causa di non punibilità per i fatti di lieve entità, legata a quantità ridotte, valore economico esiguo o assenza di pregiudizio concreto per il consumatore o per il mercato.
Per un ristoratore o un barista questo significa che proporre in carta un prodotto come "artigianale", "locale" o "di qualità specifica" senza che il prodotto corrisponda a quella descrizione — consapevolmente — può integrare il reato.
Segni mendaci: etichette, menu e siti web sotto la lente
L'articolo 517-septies introduce il reato di commercio di alimenti con segni mendaci. La norma colpisce l'uso di etichette, marchi, simboli, immagini o indicazioni — anche figurative — che l'operatore sa essere false o ingannevoli, idonee a trarre in errore il consumatore riguardo a origine, provenienza, qualità, quantità o ingredienti dell'alimento. La pena è la reclusione da tre a diciotto mesi e la multa fino a 20.000 euro.
Il legislatore ha esteso esplicitamente la disciplina alle attività svolte tramite siti internet, marketplace, piattaforme di e-commerce e strumenti digitali. Per il mondo HoReCa questo ha una ricaduta diretta e immediata: menu digitali, siti web di ristoranti e bar, profili social con foto o descrizioni di piatti, schede prodotto su app di delivery. Un'immagine ingannevole, un'indicazione di origine non veritiera, una denominazione usata impropriamente online rientrano nell'ambito di applicazione della norma.
Biologico senza certificazione: aggravante specifica
Tra le aggravanti previste dall'articolo 517-octies, una è di particolare rilevanza operativa per il fuori casa: commercializzare come biologici prodotti privi della relativa certificazione comporta un automatico inasprimento della pena. In un settore dove il claim "bio" è diventato leva di marketing diffusa — sui menu, nelle comunicazioni social, nelle descrizioni dei piatti — l'assenza di documentazione certificativa espone l'operatore a un rischio penale concreto, non solo amministrativo.
DOP e IGP: non basta non falsificare
La riforma modifica in profondità l'articolo 517-quater, dedicato alla contraffazione delle indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette. Le pene salgono a reclusione da uno a quattro anni e multa da 10.000 a 50.000 euro. La novità più rilevante per il settore è l'estensione dell'ambito soggettivo: non è più punito solo chi materialmente falsifica, ma anche chi detiene per la vendita, offre o mette in commercio prodotti con denominazioni DOP o IGP che sa essere contraffatte o alterate.
Per un ristorante o un bar che acquista materie prime senza adeguata verifica — Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Mozzarella di Bufala Campana, olio EVO DOP — il rischio è reale se il prodotto risulta contraffatto e l'operatore ne era a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo.
Documenti di trasporto falsi e tracciabilità
Tra le aggravanti dell'art. 517-octies figura anche l'uso di documenti di trasporto falsi o false dichiarazioni agli organismi di controllo. Questo punto riguarda direttamente la gestione degli approvvigionamenti: chi non verifica la correttezza della documentazione che accompagna le forniture, o accetta documenti irregolari, si espone a un rischio aggravato. La tracciabilità non è più solo un obbligo amministrativo: diventa un presidio di difesa penale.
Confisca obbligatoria: anche i beni dell'impresa
Per tutti i reati introdotti dalla riforma — contraffazione DOP/IGP, frode alimentare, segni mendaci — la legge prevede la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il reato, nonché del prodotto, del prezzo e del profitto derivante dall'illecito. Quando i beni non sono individuabili o non risultano disponibili, scatta la confisca per equivalente: vengono aggrediti altri beni dell'impresa o dell'imprenditore per un valore corrispondente al profitto illecito.






