Decreto Sicurezza: più flessibilità per bar e ristoranti sulla formazione dei lavoratori
Bar e ristoranti: formazione sicurezza entro 30 giorni dall'assunzione. Fipe ottiene più flessibilità per le imprese del settore Horeca.
NORME E LEGGI - Una buona notizia per bar, ristoranti e hotel: d'ora in poi la formazione obbligatoria sulla sicurezza dei nuovi dipendenti potrà essere completata entro 30 giorni dall'assunzione, non più immediatamente come avveniva prima. Il cambiamento, fortemente voluto da Fipe insieme a Federalberghi e Confcommercio, nasce dalla necessità di rendere gli obblighi formativi più compatibili con i ritmi operativi delle imprese del settore. Una modifica che alleggerisce gli adempimenti burocratici senza compromettere la sicurezza sul lavoro.
La nuova legge e il ruolo delle associazioni di categoria
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 301 del 30 dicembre 2025) la Legge 29 dicembre 2025, n. 198, che converte in legge il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, contenente "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile".
Durante il processo di conversione del decreto, è stata introdotta una modifica significativa grazie all'intervento congiunto di Fipe - Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Federalberghi e Confcommercio. Le tre organizzazioni hanno sollecitato un intervento specifico sui tempi di erogazione della formazione obbligatoria, ottenendo un risultato concreto che risponde alle esigenze operative delle imprese del comparto turistico-ricettivo e della ristorazione.
Cosa cambia per bar, ristoranti e hotel
La novità principale è rappresentata dall'introduzione del nuovo articolo 1-bis, intitolato "Termine massimo per l'erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande".
La norma stabilisce che, considerando il basso livello di rischio caratteristico di queste attività e le peculiari modalità di erogazione del servizio, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (come definiti dall'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287) e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l'eventuale addestramento specifico previsti dall'articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (il Testo Unico sulla Sicurezza), devono concludersi entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'utilizzazione, in caso di somministrazione di lavoro.
Una deroga che semplifica gli adempimenti
Questa disposizione rappresenta una deroga importante alla disciplina generale della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il decreto legislativo n. 81/2008, infatti, prevede che il datore di lavoro debba assicurare che la formazione obbligatoria sia contestuale alla costituzione del rapporto di lavoro, cioè immediata.
Con questa modifica normativa vengono ridefiniti i termini massimi per adempiere all'obbligo formativo specificamente per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per le imprese turistico-ricettive. Il risultato pratico è che la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza potrà essere svolta entro un mese dall'instaurazione del rapporto di lavoro, non più obbligatoriamente al momento dell'assunzione, garantendo così alle imprese del settore la flessibilità necessaria per organizzare al meglio la formazione senza compromettere l'operatività quotidiana.






