Alberghi: proroga al 30 giugno per adeguarsi alla normativa antincendio

7 Dic 2018 - 04:34
Alberghi: proroga al 30 giugno per adeguarsi alla normativa antincendio
Ci sarà più tempo per gli alberghi per adeguarsi (con Scia) alla normativa antincendio. Gli alberghi che hanno visto il proprio esercizio sospeso o che proseguano l'attività mantenendosi all'interno della soglia di 25 posti letto (soglia di assoggettabilità alle procedure di prevenzione incendi), possono presentare la Scia parziale anche oltre il termine del 1° dicembre 2018, ottemperando al completo adeguamento alla normativa entro il termine del 30 giugno 2019. Alla documentazione bisognerà allegare una dichiarazione sulla sospensione dell'attività (eventualmente per chiusura stagionale). Il chiarimento è stato fornito dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza in riferimento all'applicazione della proroga per l'adeguamento alla normativa antincendio di alcune strutture turistico-ricettive. La Direzione centrale ha inviato il chiarimento alle Direzioni regionali ed interregionali e ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco una volta acquisito il parere dell'Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. La Legge di Bilancio 2018 prevede per le attività turistico-ricettive con oltre 25 posti letto, in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio degli alberghi, una proroga fino al 30 giugno 2019. Per avvantaggiarsi della proroga i responsabili delle strutture devono presentare una Scia antincendio parziale, le cui prescrizioni fanno riferimento alla regola tecnica del 1994 (Dm 9 aprile 1994). Ovvero: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; locali adibiti a deposito, vie d'uscita ad uso esclusivo; vie d'uscita ad uso promiscuo. Per l’adeguamento antincendio delle strutture tecniche ricettive, queste ultime devono essere dotate di un consono numero di estintori portatili. Gli estintori devono essere di tipo approvato ai sensi del DM 20 dicembre 1982 e successive modificazioni. Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere e devono essere posizionati: in prossimità degli accessi; in prossimità delle aree di maggior pericolo. Gli estintori devono inoltre trovarsi in una posizione facilmente accessibile e visibile. L’antincendio delle strutture ricettive prevede poi l’installazione di appositi cartelli segnalatori che ne facilitino l’individuazione. La norma regola anche la segnaletica di sicurezza che dovrà indicare la posizione e la funzione degli spazi calmi.
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