DPCM 10 aprile: disposizioni inerenti le attività del settore alimentare
Riportiamo in questo articolo un estratto del DPCM del 10 aprile riguardante nello specifico i provvedimenti in atto per le attività del settore alimentare
In questo momento in cui l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 va di pari passo con le difficoltà delle imprese e delle attività del nostro Paese, a causa delle misure contenitive, abbiamo bisogno anche di segnali positivi. Per questo Horecanews.it, tenendo fede al patto d'informazione con i suoi lettori, ha deciso di non fermare la normale programmazione ma di tenervi aggiornati sulle notizie del settore, anche per concedere un momento di svago dalle difficoltà del momento.
Il DPCM del 10 aprile ha allungato, come già si era preannunciato, tutte le misure di contenimento per evitare il contagio da Coronavirus al 3 maggio; allo stesso tempo, come annunciato da Conte in conferenza stampa, il testo del decreto conteneva alcuni provvedimenti che hanno di fatto consentito a partire dal 14 aprile la riapertura di alcune attività - stando sempre ai provvedimenti poi messi in campo dalle singole regioni.
Nello specifico, riportiamo un estratto del decreto che interessa le attività del settore alimentare:
ART. 1(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) Art.1.1* Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorionazionale si applicano le seguenti misure: z) ''sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita digeneri alimentari '''e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi neicentri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita disoli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deveessere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; aa) ''sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,pasticcerie)''', ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, chegarantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la solaristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività diconfezionamento che di trasporto; bb) ''sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno dellestazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, conesclusione di quelli situati lungo le autostrade''', che possono vendere solo prodotti da asporto daconsumarsi al di fuori dei locali; ''restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti''', conobbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)diverse da quelle individuate nell’allegato 2; dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenutiad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in mododilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessarioall’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5; ART. 2(Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttiveindustriali e commerciali) Art.2.5. ''È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna''' difarmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché '''di prodotti agricoli e alimentari.''' Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza. Allegato 1 Esercizi di Commercio al dettaglio consentiti Ipermercati Supermercati Discount di alimentari Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari Commercio al dettaglio di prodotti surgelati Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici Allegato 3 - attività industriali consentite ateco 1 - Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali ateco 2 - Silvicoltura ed utilizzo aree forestali ateco 3 - Pesca e acquacoltura ateco 10 - Industrie alimentari ateco 11 - Industria delle bevande ateco 46.3 - Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco Allegato 5 -Misure per gli esercizi commerciali 1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale. 2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzionedell’orario di apertura. 3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria. 4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, dettisistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento. 5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorativeladdove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale. 6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti ebevande. 7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: 7a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; 7b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a unmassimo di due operatori; 7c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera 7b), l’accesso è regolamentato infunzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. 8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
ART. 1(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) Art.1.1* Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorionazionale si applicano le seguenti misure: z) ''sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita digeneri alimentari '''e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi neicentri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita disoli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deveessere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; aa) ''sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,pasticcerie)''', ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, chegarantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la solaristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività diconfezionamento che di trasporto; bb) ''sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno dellestazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, conesclusione di quelli situati lungo le autostrade''', che possono vendere solo prodotti da asporto daconsumarsi al di fuori dei locali; ''restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti''', conobbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)diverse da quelle individuate nell’allegato 2; dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenutiad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in mododilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessarioall’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5; ART. 2(Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttiveindustriali e commerciali) Art.2.5. ''È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna''' difarmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché '''di prodotti agricoli e alimentari.''' Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza. Allegato 1 Esercizi di Commercio al dettaglio consentiti Ipermercati Supermercati Discount di alimentari Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari Commercio al dettaglio di prodotti surgelati Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici Allegato 3 - attività industriali consentite ateco 1 - Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali ateco 2 - Silvicoltura ed utilizzo aree forestali ateco 3 - Pesca e acquacoltura ateco 10 - Industrie alimentari ateco 11 - Industria delle bevande ateco 46.3 - Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco Allegato 5 -Misure per gli esercizi commerciali 1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale. 2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzionedell’orario di apertura. 3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria. 4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, dettisistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento. 5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorativeladdove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale. 6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti ebevande. 7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: 7a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; 7b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a unmassimo di due operatori; 7c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera 7b), l’accesso è regolamentato infunzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. 8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
Clicca qui e leggi il testo completo del decreto
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