Nuove normative per le strutture ricettive: obbligo di Codice Identificativo Nazionale e requisiti di sicurezza

Dal 2 novembre obbligo per le strutture turistico-ricettive di possesso del CIN e nuove misure di sicurezza per immobili destinati a affitti brevi e turistici

1 Ottobre 2024 - 14:29
Nuove normative per le strutture ricettive: obbligo di Codice Identificativo Nazionale e requisiti di sicurezza

NORME E LEGGI - Entra in vigore il prossimo 2 novembre l’obbligo di possesso del Codice Identificativo Nazionale (CIN) per tutte le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere previsto dalla Legge 191/2023 di conversione del Decreto Anticipi (DL 145/2023). Vediamo nel dettaglio come ottenerlo e cosa comporta il mancato adempimento degli obblighi.

La richiesta del CIN avviene tramite la Banca Dati Strutture Ricettive dove i proprietari degli immobili possono accedere alla loro area riservata e richiedere il codice.
L'obbligo riguarda tutte le strutture turistico-ricettive, sia alberghiere che extralberghiere, comprese le case vacanza e gli affitti brevi.
Se l’immobile è già stato segnalato a livello regionale, il proprietario dovrebbe trovare i relativi dati già inseriti nella banca dati, in caso contrario, dovrà provvedere all’inserimento.

Procedura per ottenere il CIN

Il CIN viene rilasciato dal Ministero del Turismo attraverso una procedura automatizzata, su richiesta del proprietario dell’immobile destinato all’attività turistica o agli affitti brevi. Per ottenere il codice, è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva contenente i dati catastali dell’immobile. 
Una volta ottenuto, il CIN deve essere esposto non solo all’esterno dell’immobile, ma anche in tutti gli annunci relativi alla locazione. Chi non rispetta questi obblighi rischia sanzioni amministrative.

Anche se si ritarda nell’ottenimento del CIN entro i termini previsti si rischiano sanzioni. Per chi ottiene il CIN per la prima volta, le sanzioni scattano dopo 60 giorni, mentre per chi è già in possesso del Codice Identificativo Regionale (CIR) il termine è di 120 giorni. 

Tutte le Regioni sono ora integrate nella nuova Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR). I titolari degli immobili destinati a locazioni turistiche sono tenuti a richiedere il CIN tramite la BDSR e ad esporlo all’esterno della struttura, nonché a riportarlo in ogni annuncio pubblicato anche tramite piattaforme intermediarie.

Affitti brevi e funzionamento del CIN

Come già specificato il CIN è richiesto anche per le locazioni brevi, ovvero quelle di durata inferiore a 30 giorni, prevalentemente a fini turistici. Il codice serve a identificare e tracciare le transazioni relative a questi affitti, con l’obiettivo di contrastare l’ospitalità irregolare e promuovere la trasparenza e la concorrenza nel mercato.

Non solo CIN: nuove regole per la sicurezza

Il Decreto Legge 145/2023 introduce diverse novità; oltre Codice Identificativo Nazionale il provvedimento interviene anche in tema di sicurezza degli impianti per le locazioni brevi e turistiche. Gli immobili affittati con queste formule dovranno infatti rispettare nuovi requisiti di sicurezza, inclusa l’obbligatorietà di dotarsi di estintori.

Tutti gli immobili destinati a locazioni brevi o turistiche, indipendentemente dalla forma di gestione (imprenditoriale o non imprenditoriale), devono essere dotati di:

  • Dispositivi funzionanti per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio;
  • Estintori portatili a norma di legge.

Questi dispositivi devono inoltre essere muniti di un allarme che avverta gli occupanti dell’immobile in caso di pericolo.

Per gli immobili gestiti in forma imprenditoriale è obbligatorio anche il rispetto dei requisiti di sicurezza degli impianti stabiliti dalla normativa statale e regionale vigente.

L'obbligo di adeguarsi a queste disposizioni si applica anche alle attività avviate prima dell’entrata in vigore dell’art. 13 del Decreto Legge 145/2023.

Sono invece esonerati dall’installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio i locatori di immobili privi di impianti a gas, per i quali sia escluso con certezza il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio.

Sanzioni per inadempienti

Le sanzioni variano in base alla dimensione dell’immobile. Chi affitta senza CIN rischia multe da 800 a 8.000 euro, mentre la mancata esposizione del codice comporta sanzioni da 500 a 5.000 euro. Gli immobili che non rispettano i requisiti di sicurezza possono essere soggetti a multe da 600 a 6.000 euro. In caso di locazioni di più di quattro immobili senza la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, le sanzioni vanno da 2.000 a 10.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza sono incaricate di eseguire controlli per individuare eventuali irregolarità relative agli affitti brevi, con particolare attenzione alla corretta esposizione del CIN.

Per maggiori informazioni è possibile consultare le FAQ presenti sul sito del Ministero del Turismo

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