Coronavirus: ecco cosa cambia per i pubblici esercizi con il nuovo decreto
L'11 marzo sono entrate in vigore nuove norme per il contenimento del contagio da Coronavirus. In questo articolo chiariamo tutte le norme in vigore da ieri per i pubblici esercizi e le attività commerciali
In questo momento in cui l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 va di pari passo con le difficoltà delle imprese e delle attività del nostro Paese, a causa delle misure contenitive, abbiamo bisogno anche di segnali positivi. Per questo Horecanews.it, tenendo fede al patto d'informazione con i suoi lettori, ha deciso di non fermare la normale programmazione ma di tenervi aggiornati sulle notizie del settore, anche per concedere un momento di svago dalle difficoltà del momento.
Nella serata di mercoledì 11 marzo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte con un videomessaggio ha annunciato l'introduzione di misure ancora più restrittive per il contenimento del contagio del nuovo Coronavirus.
Il nuovo DPCM dell'11 marzo cambia radicalmente lo scenario che si era fin ora configurato per i pubblici esercizi ed obbliga alla chiusura, in tutta Italia, di bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie ecc... fino al 25 marzo.
A partire dall'entrata in vigora delle nuove norme è consentita esclusivamente la ristorazione a domicilio (delivery).
Restano invece aperti al pubblico gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che si trovano nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie e ospedali.
Invariata in questo caso la necessità di mantenere le distanze di sicurezza e le precauzioni indicate dal Ministero della Salute.
Mense e servizi di catering continuativo su base contrattuale che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro possono continuare la loro attività.
Tutte le attività di vendita al dettaglio sono sospese fatta eccezione, come si legge nel testo del decreto, per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità* sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
Chiusura anche per tutte le attività che forniscono servizi alla persona (centri estetici, parrucchieri, barbieri, palestre) salvo le attività di lavanderia e servizi di pompe funebri.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie, garantendo comunque per i clienti la distanza di sicurezza interpersonale.
Inoltre il Decreto raccomanda alle aziende che:
- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
Clicca qui per leggere il testo integrale del Decreto
[contact-form-7 id="1103" title="Form Articoli"]
Compila il mio modulo online.