Scontrino elettronico, niente più rinvii. Ecco cosa cambia per l'Horeca

Dal 1° gennaio 2022 entra in vigore l'obbligo di invio degli scontrini tramite registratori telematici per tutti gli esercenti. Ecco cosa fare

7 Ottobre 2021 - 11:05
Scontrino elettronico, niente più rinvii. Ecco cosa cambia per l'Horeca
Dal 1° luglio 2019 è stata introdotta gradualmente l'emissione dello scontrino elettronico in sostituzione degli scontrini cartacei e ricevute fiscali. L'invio dei corrispettivi telematici prevede l'obbligo di un registratore di cassa fiscale, che consente la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati obbligatori e permette di partecipare alla lotteria degli scontrini. L'entrata in vigore della legge di Bilancio 2021 aveva fissato, per tutti gli esercenti, l'invio degli scontrini tramite registratori telematici dal 1° gennaio 2021. Ma a ridosso della scadenza l'obbligo è slittato fino al 1° gennaio 2022. Confcommercio ha redatto un approfondimento grazie al quale comprendere in maniera definitiva cos'è e come funziona l'invio telematico dei corrispettivi e cosa devono fare gli esercenti e i gestori per mettersi in regola.

Che cos’è lo scontrino elettronico

È lo strumento che, dal 1° gennaio 2022, sostituisce definitivamente lo scontrino e le ricevute fiscali in formato cartaceo. Ad essere coinvolti sono i commercianti al minuto e i soggetti a questi assimilati, i quali certificano i corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle Entrate. Fa eccezione l’emissione della fattura su richiesta del cliente al momento dell'acquisto. Una volta acquistato il bene, all’acquirente viene rilasciato un documento commerciale (in sostituzione di scontrini e ricevute cartacee), che rappresenta le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Tale documento può essere utilizzato per la detrazione di alcune spese (sanitarie) se integrato con il Codice Fiscale del consumatore e consente di esercitare diritti di garanzia contro i vizi del bene venduto.  width=

Come funziona. Registratori telematici (RT)

Lo scontrino telematico può essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore di cassa telematico (RT) o una procedura web resa disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. Gli operatori che optano per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante RT devono assicurarsi che il proprio registratore telematico rispetti le regole e le specifiche tecniche pubblicate dall’Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento direttoriale. Al riguardo si hanno due alternative: l'acquisto di uno strumento nuovo, scegliendo presso i rivenditori autorizzati il modello più idoneo alle proprie esigenze o, in alternativa, adeguare il registratore di cassa già in possesso.

Come funziona. Scontrino elettronico senza registratore telematico

È possibile inviare i corrispettivi giornalieri anche seguendo una specifica procedura online. La differenza principale tra la procedura web e il registratore telematico è che, nel caso della prima, è necessaria una connessione attiva nel momento in cui si sta effettuando l'operazione. Prerogativa indispensabile per memorizzare e generare il documento commerciale. Questo metodo può essere utilizzato anche in modo combinato al registratore telematico, ad esempio nel caso in cui le attività siano esercitate in modalità stabile, presso un esercizio fisico, o ambulante in via occasionale.  width=

Sanzioni

L'estensione della certificazione digitale anche ad esercenti e imprenditori con volumi d'affari al di sotto dei 400.000 euro, ha reso necessario un adeguamento delle sanzioni previste qualora non si rispettassero le norme. Le sanzioni, mai inferiori a 500 euro, sono pari, per ciascuna operazione, al 90% dell'imposta e vengono applicate nei seguenti casi:
  • mancata memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi;
  • ritardo nella memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi;
  • memorizzazione o trasmissione con dati incompleti;
  • memorizzazione o trasmissione con dati non veritieri;
  • mancato funzionamento dei registratori telematici;
  • irregolare funzionamento dei registratori telematici.
Si deve aggiungere, poi, che se non ci sono omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verifica periodica dei registratori è punita con una sanzione da 250 a 2.000 euro. La sanzione amministrativa fissa, che prevede un importo di 100 euro per ogni operazione di trasmissione, si applica nei casi in cui le infrazioni non incidono sulla corretta liquidazione del tributo. Può capitare nei casi di:
  • omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi;
  • trasmissione di dati incompleti;
  • trasmissione di dati non veritieri;
Inoltre le sanzioni riguardano anche lo strumento utilizzato per memorizzare e trasmettere i corrispettivi, ovvero i registratori telematici. Sono previste sanzioni da 3.000 a 12.000 euro nelle seguenti situazioni:
  • manomissione dei registratori di cassa;
  • alterazione dei registratori;
  • utilizzo di registratori manomessi;
  • utilizzo di registratori alterati;
  • consenso all'utilizzo degli RT da parte di terzi per eludere le norme.
Si fa eccezione quando il fatto costituisce reato, oppure nel momento in cui al reato viene applicata la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell'attività (da quindici giorni a due mesi e, in caso di recidiva, da due a sei mesi). Il sistema sanzionatorio, infatti, prevede anche le cosiddette "sanzioni accessorie", quali:
  • sospensione della licenza;
  • sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell’attività;
  • sospensione dell'esercizio dell'attività stessa.
Infine, per l'omessa installazione degli strumenti per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi si applica la sanzione da euro 1.000 a euro 4.000.
[contact-form-7 id="1103" title="Form Articoli"]
Compila il mio modulo online.