Assicurazione contro le calamità naturali: da oggi scatta l'obbligo per micro e piccole imprese Horeca

Da oggi le micro e piccole imprese Horeca sono obbligate a stipulare una polizza contro i rischi catastrofali, pena l'esclusione da contributi pubblici

31 Marzo 2026 - 11:55
Assicurazione contro le calamità naturali: da oggi scatta l'obbligo per micro e piccole imprese Horeca

NOTIZIE E DINTORNI - Da oggi, 31 marzo 2026, le micro e piccole imprese del settore Horeca sono tenute a disporre di una polizza assicurativa contro i rischi catastrofali. La scadenza riguarda in via specifica le micro e piccole imprese operanti nella somministrazione di alimenti e bevande e nel comparto turistico-ricettivo. Per le altre micro e piccole imprese di settori diversi, l'obbligo è già entrato in vigore nel corso del 2026 secondo il calendario generale.

Il quadro normativo

L'obbligo assicurativo è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2024, con norma specifica del 30 dicembre 2023 n. 213 (art. 1, commi 101-111). La misura nasce dall'esigenza di ridistribuire il rischio tra operatori privati e fondi pubblici: lo Stato non può sostenere integralmente i costi delle ricostruzioni e dei ristori successivi ai disastri naturali. La proroga al 31 marzo è prevista dall'art. 16, comma 2, del D.L. 31 dicembre 2025 n. 200 (Milleproroghe), pienamente vigente dopo la conversione nella legge 27 febbraio 2026 n. 26.

La normativa si applica a tutte le aziende con sede legale in Italia, escluse quelle agricole, e impone la stipula di una polizza che copra i danni causati da terremoti, frane, alluvioni, inondazioni ed esondazioni. L'obbligo riguarda terreni, impianti, attrezzature e beni in locazione, salvo che siano già coperti da polizze analoghe. Il decreto attuativo n. 18/2025 (DM 30 gennaio 2025) ha precisato che l'obbligo non si estende ai beni in costruzione, agli immobili abusivi, alle scorte, ai mobili d'ufficio o ai veicoli iscritti al PRA.

Le conseguenze per chi non si adegua

Per le imprese Horeca che non hanno provveduto entro oggi 31 marzo non sono previste sanzioni pecuniarie dirette. La mancata copertura comporta tuttavia l'esclusione automatica da contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, oltre alla preclusione dell'accesso alla garanzia statale sui finanziamenti, ovvero al Fondo di garanzia per le PMI. Come spiega Fabio Speranza, legale del network professionale Partner d'Impresa: «Si tratta quindi di una forma di sanzione di tipo interdittivo, che rafforza l'obbligo attraverso il meccanismo del vincolo premiale. L'applicazione di queste agevolazioni non è automatica e richiede atti delle singole amministrazioni. Un primo esempio è il decreto MIMIT 18 giugno 2025, che collega l'accesso a specifici incentivi alla presenza della polizza».

L'esposizione al rischio nel settore Horeca

Il contesto geografico italiano aggrava la portata pratica della norma: secondo i dati ISPRA, nel 2024 il 94,5% dei comuni italiani è stato a rischio di calamità naturali tra alluvioni, erosione costiera e frane. Il settore Horeca opera frequentemente in aree territorialmente vulnerabili — zone costiere, centri storici, aree collinari soggette a dissesto idrogeologico — moltiplicando l'esposizione al rischio.

Tra i fattori specifici che caratterizzano il comparto vi è la marcata stagionalità: strutture balneari o montane concentrano una quota rilevante del fatturato in pochi mesi, e un evento calamitoso in alta stagione può compromettere l'intero esercizio annuale. A ciò si aggiunge il valore degli investimenti in attrezzature professionali — cucine, celle frigorifere, arredi — e la condizione strutturale delle micro imprese, che nella maggior parte dei casi operano con margini contenuti.

«Per una microimpresa, l'onere percentuale sul fatturato rischia di essere più pesante rispetto a catene o gruppi alberghieri strutturati, che possono beneficiare di una maggiore capacità negoziale. Il rischio concreto è duplice: da un lato una compressione ulteriore dei margini; dall'altro la possibile traslazione del costo sul cliente finale, con ritocchi ai listini in un contesto già sensibile ai prezzi» sottolinea Simona D'Alessandro, fiscalista del network Partner d'Impresa. «La sola copertura del danno materiale potrebbe non essere sufficiente. Decisiva sarà l'estensione alla perdita di profitto e all'interruzione di attività, specie in caso di ordinanze comunali di chiusura o inagibilità temporanea. Senza una tutela del flusso di cassa, anche un danno riparabile può tradursi in una crisi di liquidità».

Locazione, leasing e coordinamento contrattuale

Un nodo critico riguarda le attività che operano in locali di terzi o con attrezzature in leasing. Come precisa l'avvocato Speranza: «Se l'attività opera in locali in affitto o con attrezzature in leasing, l'obbligo ricade sull'utilizzatore, salvo che i beni siano già coperti da polizza analoga stipulata da altri (es. proprietario). Inoltre, se l'imprenditore assicura beni di terzi, l'indennizzo può essere pagato al proprietario con vincolo di destinazione al ripristino».

Questo è un tema importante da gestire contrattualmente tra locatore e conduttore e definisce chi percepisce i soldi dell’assicurazione e come saranno utilizzati in caso di disastro ambientale che colpisca i beni non di proprietà dell’imprenditore ma da questo utilizzati per lo svolgimento del suo lavoro. Rientrano in questo perimetro, tra gli altri, i macchinari in leasing, i locali in affitto e le merci stoccate in conto deposito. In assenza di un coordinamento chiaro tra contratto di locazione e polizza, il rischio di scoperture o contenziosi risulta concreto. Secondo Speranza, diventa necessario inserire nel contratto di locazione una clausola esplicita su chi paga il premio e chi deve esibire prova di copertura. Aggiunge D'Alessandro: «Un punto critico è anche il coordinamento con le polizze property già in essere. Molte imprese dispongono di coperture incendio o multirischio che includono estensioni per eventi naturali. Sarà necessario verificare sovrapposizioni, esclusioni e adeguatezza dei massimali rispetto ai nuovi obblighi».

Tra le variabili chiave da considerare nella definizione della copertura figurano: il valore dell'immobile, se di proprietà; la localizzazione della struttura, in relazione all'esposizione sismica o alluvionale; i massimali e le franchigie contrattuali; e l'eventuale estensione per la perdita di profitto in caso di interruzione dell'attività. Permangono, segnala D'Alessandro, alcune incertezze interpretative: l'esatto perimetro dell'«evento catastrofale» assicurabile e l'eventuale previsione di massimali minimi o franchigie obbligatorie non risultano ancora pienamente definiti.

Le opportunità

La normativa presenta anche risvolti potenzialmente favorevoli per le imprese che scelgono di valorizzarla. I parametri ESG — criteri di natura non finanziaria utilizzati per valutare sostenibilità, etica e impatto ambientale di un'impresa — assumono crescente rilevanza nelle politiche di erogazione del credito. «Le banche e gli investitori istituzionali, sempre più sensibili al rischio climatico, potrebbero considerare la stipula di una polizza catastrofale come un segnale positivo di gestione aziendale e di affidabilità. Ciò trasformerebbe un obbligo normativo in un vantaggio reputazionale, capace di incidere favorevolmente sul rating bancario, facilitare l'accesso al credito e, in prospettiva, ridurre il costo del finanziamento» osserva D'Alessandro.

Sul fronte dei costi, il decreto prevede che i premi siano modulati in base alle misure di mitigazione adottate. «Non va trascurato anche la riduzione dei premi: il decreto prevede che questi siano modulati in base alle misure di mitigazione adottate. Investimenti in adeguamenti antisismici, sistemi di drenaggio o piani di emergenza possono ridurre sensibilmente il costo della polizza» aggiunge D'Alessandro. 

Compila il mio modulo online.