Fipe: il nuovo DPCM conferma le misure già in vigore per i pubblici esercizi
Fipe ha messo in evidenza le misure dedicate ai pubblici esercizi nel nuovo DPCM 7 settembre, che riconferma quello già in vigore.
Dall'8 settembre 2020 è entrato il vigore il DPCM 7 settembre 2020 che, salvo qualche novità, proroga fino al prossimo 7 ottobre le misure contenute nel DPCM dello scorso 7 agosto e nelle Ordinanze del Ministro della Salute del 12 e del 16 agosto 2020.
Di seguito le misure dedicate ai pubblici esercizi così come riportate nel comunicato stampa di Fipe - Federazione Italiana Pubblici Esercizi
Con riferimento ai pubblici esercizi:
- restano consentite le attività dei servizi di ristorazione, delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, degli stabilimenti balneari, delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo, seppur condizionate al preventivo accertamento da parte delle Regioni e delle Province autonome, della compatibilità di tali attività con la situazione epidemiologica dei relativi territori e, quindi, all’adozione di protocolli o linee guida disciplinanti le specifiche misure di prevenzione;
- resta l’obbligo dalle ore 18:00 alle ore 06:00 di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, tra l’altro, negli spazi di pertinenza dei luoghi e dei locali aperti al pubblico (l’obbligo non è derogabile dalle Regioni).
- restano sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico (anche questa disposizione non è derogabile dalle Regioni). Sul punto, tuttavia, è bene precisare che alcune FAQ pubblicate sul sito web del Ministero della Salute (cfr. in particolare i nn. 1 e 2) hanno escluso le c.d. “feste private”(tra cui i matrimoni, le cresime, le comunioni, per le quali non esiste un accesso indiscriminato del pubblico) dall’ambito di applicazione della predetta sospensione.
Rimane sostanzialmente invariato anche il regime concernente gli spostamenti da e per l’estero, disciplinato dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020 e dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del citato DPCM. Viene quindi confermato anche l’obbligo del tampone per le persone che nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato negli Stati di Malta, Croazia, Spagna e Grecia (eccezion fatta per i casi previsti dall’art. 6, commi 6 e 7 del DPCM del 7 agosto 2020), nonché l’inserimento della Colombia nell’elenco F (cfr. allegato C ), vale a dire quello concernente i Paesi per i quali è previsto, tra l’altro, il divieto d’ingresso in Italia a coloro che nei 14 giorni precedenti vi abbiano soggiornato o transitato.
Infine, come già ricordato in varie comunicazioni, è bene considerare che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2, del D.L. n. 33/2020, e all’art. 4 del D.L. n. 19/2020, le violazioni delle misure restrittive imposte con la decretazione d’urgenza in commento potranno esser punite con una sanzione amministrativa pecuniaria (da 400 a 1.000 euro) e, per quanto riguarda le categorie rappresentate, con la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività (da 5 a 30 giorni), oltre a poter portare alla configurazione di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p. (cfr. Circolare Ministero dell’Interno n. 1530/117).
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