Da Torino una storica sentenza nella tutela delle DOP italiane
La Corte d’Appello di Torino condanna l’uso del nome “Gran Riserva Italia” per evocazione indebita del Grana Padano DOP.
ATTUALITÀ - Con una decisione storica pubblicata il 5 settembre, la Corte d’Appello di Torino ha segnato un punto decisivo nella difesa delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari italiani. I giudici hanno stabilito che il formaggio “Gran Riserva Italia”, prodotto da un caseificio privo di autorizzazione all’uso della DOP Grana Padano, costituisce un’evocazione illegittima della rinomata DOP, in particolare della categoria “Riserva Oltre i 20 mesi”, riservata alle stagionature più pregiate.
“Si tratta di una sentenza che giudico luminosa e da prendere come riferimento nella tutela dei prodotti DOP – commenta Stefano Berni, Direttore Generale del Consorzio Tutela Grana Padano –. Riprende e porta nei tribunali italiani principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e diventa così una pietra miliare contro i similari e le loro politiche di immagine e comunicazione fuorvianti per i consumatori”.
Il contenzioso riguardava l’utilizzo dell’espressione “Gran Riserva Italia” per un formaggio a pasta dura, venduto nella grande distribuzione in forme imponenti da circa 26 chili, con scalzo arrotondato e marchio a fuoco ellittico attraversato dalla scritta “ITALIA”, contornata dalle parole “Gran Riserva” e dal claim “Latte 100% italiano”.
Il Consorzio Tutela Grana Padano aveva chiesto di riconoscere in tale presentazione una “evocazione” della DOP, secondo la definizione adottata dalla Corte di Giustizia dell’UE, ossia il caso in cui etichetta, pubblicità o confezione di un prodotto generico inducano il consumatore ad associare impropriamente l’identità a quella di un alimento protetto.
“La Corte d’Appello di Torino ha condiviso questa impostazione con una motivazione cristallina – sottolinea Berni –, facendo chiarezza sulla tutela garantita alle DOP e IGP in Italia e in Europa”.
I giudici hanno richiamato la consolidata giurisprudenza europea, ribadendo che la valutazione dell’“evocazione” deve essere complessiva, considerando ogni elemento: somiglianze linguistiche o fonetiche, ma anche forma, colore, marchi, etichettatura e grafica.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato la corrispondenza tra forma e dimensione dei due formaggi – entrambi a pasta dura, di colore giallo paglierino e con scalzo stondata – oltre alla marchiatura “a fuoco” sul bordo laterale. L’uso congiunto delle parole “RISERVA” e “ITALIA”, secondo i giudici, crea una suggestione ingannevole che rimanda al Grana Padano e produce una commistione concettuale non lecita.
La sentenza sottolinea dunque l’importanza del contesto comunicativo – nomi, marchi, simboli e messaggi – nella protezione delle denominazioni d’origine. “La pronuncia della Corte appare un arresto giurisprudenziale davvero significativo – conclude Berni – per la tutela delle DOP-IGP contro quei prodotti che, pur non usando il nome protetto, tentano di inserirsi nella scia del toponimo, appropriandosi indebitamente della sua identità certificata.”
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