Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi: il dossier riepilogativo di Fipe
Dal 1° luglio è scattato l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.
Fipe, Federazione pubblici esercizi ha pubblicato un dossier di sintesi e riepilogativo dei principali provvedimenti emanati medio tempore, nonché dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in ordine alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Di seguito alcuni punti salienti pubblicati sul portale Fipe, mentre cliccando qui è possibile leggere il dossier completo sui corrispettivi.
- È utile segnalare che la Legge 28 giugno 2019, n. 58 con cui è stato convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. “Crescita”, per quanto d’interesse in questa sede, ha apportato le seguenti novità: a) la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi potrà avvenire entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione e non più il giorno stesso come originariamente previsto; b) nel primo semestre di vigenza dell'obbligo, non verranno applicate sanzioni nel caso in cui la trasmissione sia effettuata, seppur in ritardo, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermo restando l’obbligo di memorizzazione giornaliera;
- L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 15/E/2019) ha comunicato che, considerate le novità normative introdotte con la conversione in legge del D.L. “Crescita”, coloro i quali non hanno ancora potuto dotarsi del nuovo registratore telematico per memorizzare e trasmettere i corrispettivi, potranno continuare ad utilizzare, per i prossimi sei mesi, il vecchio registratore di cassa o continuare ad emettere le ricevute fiscali, senza incorrere in sanzioni, purché la trasmissione dei dati avvenga entro il mese successivo, con le modalità indicate nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia, Prot. n. 236086/2019 e nelle relative specifiche tecniche, consultabili al seguente link
- La trasmissione telematica può essere effettuata anche avvalendosi di un intermediario. In tal caso, quest’ultimo rilascierà al contribuente l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, nonché copia della comunicazione trasmessa e della relativa ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell’Agenzia delle entrate e costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
- Resta, tuttavia, fermo l’obbligo di rilascio dello scontrino e della ricevuta fiscale al cliente e la tenuta del registro dei corrispettivi fino all’attivazione del registratore telematico.
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