Cassazione conferma: condannato salumificio per evocazione del Prosciutto di Parma DOP
Cassazione condanna salumificio per "Jambon tipo Parma". Consorzio Prosciutto di Parma: vittoria contro evocazione DOP, rafforzata la tutela della denominazione
ASSOCIAZIONI, ENTI E CONSORZI - Il Consorzio del Prosciutto di Parma ha ottenuto un risultato rilevante nella difesa della propria denominazione di origine protetta, grazie a una sentenza conclusiva della Corte di Cassazione che ha posto fine a una vicenda legale iniziata nel 2017.
Al centro della controversia un salumificio abruzzese, accusato di aver distribuito sui mercati esteri (Germania, Repubblica Ceca e Lussemburgo) confezioni di prosciutto crudo generico recanti la dicitura "Jambon tipo Parma", in palese contrasto con la normativa europea e italiana che tutela le denominazioni di origine protette.
La questione fu segnalata dal Consorzio alle Autorità competenti, che condussero approfondite verifiche presso lo stabilimento responsabile della commercializzazione. Ne è scaturito un lungo iter processuale nel quale il Consorzio si è costituito parte civile: l'imputato è stato condannato sia in primo grado che in secondo grado per frode nell'esercizio del commercio, con l'aggravante relativa alla protezione degli alimenti con denominazione di origine.
Ora, con la sentenza definitiva della Suprema Corte, viene confermato che l'impiego di diciture affini alla denominazione protetta su prodotti generici rappresenta una pratica commerciale lesiva, che inganna il consumatore e compromette il rapporto di fiducia fondamentale per il commercio leale.
Le parole del Presidente Utini
«Difendere la proprietà intellettuale rappresentata dalla DOP Prosciutto di Parma, soprattutto dall'utilizzo indebito e dall'evocazione della denominazione con lo scopo di ottenerne vantaggi commerciali, è un compito che il nostro ente porta avanti in modo costante, sia in ambito nazionale che all'estero», dichiara Alessandro Utini, Presidente del Consorzio del Prosciutto di Parma.
«Accogliamo con grande soddisfazione l'esito positivo di questa vicenda giudiziaria, che consolida la tutela dei diritti riconosciuti di cui la nostra DOP beneficia. In particolar modo, è assai significativo che presso i tre gradi di giudizio sia stato ribadito il fatto che la frode sussiste ogniqualvolta si evochi indebitamente la denominazione tutelata, anche nel caso in cui il cliente sia consapevole di acquistare un prodotto generico, non certificato, che non ha nulla a che vedere con la qualità e distintività del Prosciutto di Parma. Sul piano della tutela legale e intellettuale, la nostra DOP esce notevolmente rafforzata dalla sentenza ottenuta in Cassazione: un'etichetta che riporti la dicitura "tipo Parma", benché si tratti di un'allusione e non della denominazione integrale, confonde l'aspettativa del consumatore e al tempo stesso rischia di compromettere l'immagine del prodotto tutelato e il lavoro che i nostri produttori conducono quotidianamente, con passione e grande impegno, per realizzare un'eccellenza apprezzata in tutto il mondo» conclude il Presidente Utini.
Un precedente significativo per tutte le Indicazioni Geografiche
Stefano Fanti, Direttore del Consorzio, aggiunge: «La sentenza emessa dalla Corte di Cassazione rappresenta un risultato importante a supporto del Prosciutto di Parma e, in generale, delle Indicazioni Geografiche del nostro Paese, che, in virtù del prestigio e del riconoscimento di cui godono, sono talvolta oggetto di attività speculative di sfruttamento dell'immagine. Risultati come questo qualificano in modo ancor più significativo l'operazione di salvaguardia condotta dal Consorzio, in costante collaborazione e sinergia con Origin Italia e con le competenti Autorità nazionali».
La pronuncia della Cassazione stabilisce quindi un principio chiaro: anche l'evocazione parziale di una denominazione protetta, attraverso diciture come "tipo" seguite dal nome geografico tutelato, costituisce violazione della normativa a tutela delle DOP, indipendentemente dalla consapevolezza del consumatore finale circa la natura non certificata del prodotto acquistato.
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